Art. 2.
(Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione).

      1. La presente legge disciplina l'acquisizione, da parte di un ente aggiudicatore,

 

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di dispositivi e di sistemi, soggetti a certificazione, individuati ai sensi del comma 5, e utilizzati, anche singolarmente, per il trattamento di dati diversi dalle informazioni classificate.
      2. Sono enti aggiudicatori:

          a) le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e i loro consorzi, associazioni o aziende speciali, gli altri enti pubblici non economici;

          b) gli organismi di diritto pubblico, cioè gli organismi dotati di personalità giuridica, istituiti per soddisfare specifiche finalità di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici od organismi di diritto pubblico;

          c) i concessionari di servizi pubblici e le società con capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che hanno ad oggetto della propria attività la produzione di beni o di servizi non destinati a essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza.

      3. Le regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella loro rispettiva competenza, sono tenute ad adeguare la normativa emanata nella materia alle disposizioni della presente legge, le quali costituiscono norme di principio.
      4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il Governo definisce:

          a) i settori i cui dispositivi e sistemi sono soggetti a certificazione;

          b) le linee generali delle procedure di mantenimento della certificazione, di gestione e garanzia della sicurezza, di rilevazione e reazione agli incidenti;

 

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          c) le linee generali delle procedure di collaudo dei prodotti ai sensi dell'articolo 12, comma 1;

          d) l'organismo di vigilanza e le procedure di controllo ai sensi dell'articolo 13, comma 1.

      5. Per ogni settore definito con il regolamento di cui al comma 4 ciascun Ministro e il Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione, di intesa con l'OCSI, con uno o più decreti, il primo da adottare entro tre mesi dalla definizione dei settori, individuano i singoli dispositivi e sistemi, anche raggruppati per categorie omogenee, soggetti a certificazione. Con gli stessi decreti, per i prodotti individuati sono definiti:

          a) i casi in cui l'ottenimento della certificazione è prescritto a pena di inammissibilità della domanda di partecipazione alla gara ed i casi in cui è prescritto a pena di invalidità dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto;

          b) i requisiti, i profili e gli obiettivi di sicurezza richiesti;

          c) le eventuali integrazioni alle procedure di cui al comma 4, lettere b) e c).